Art. 294

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Servizi notturni in abbonamento Prenotazioni ad ora fissa per la stampa

[2]Nelle ore notturne, subordinatamente all'orario degli uffici, telefonici, sono ammessi abbonamenti per comunicazioni interurbane da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni consecutivi, fra due posti telefonici determinati. Gli abbonamenti per comunicazioni internazionali ed intercontinentali sono, invece, soggetti alle condizioni previste dalle convenzioni e dagli accordi internazionali. L'Amministrazione ha la facolta' di sospendere l'esercizio di tali abbonamenti per ragioni tecniche di servizio. E' data facolta' all'Amministrazione di emanare le norme per la concessione alla stampa, durante l'orario diurno, di prenotazioni telefoniche ad ora fissa con ribasso sulle tariffe ordinarie.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art294 · fonte su Normattiva