Art. 295
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[1]Utilizzazione di circuiti telefonici diretti
[2]Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva