Art. 296
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[1]Interconnessione
[2]L'esercente puo' consentire l'interconnessione di piu' collegamenti punto a punto in uso ad uno stesso utente; in tal caso l'esercente provvede a tutto quanto necessario per la predisposizione ed il funzionamento della interconnessione. L'utente e' tenuto a corrispondere per l'interconnessione un canone supplementare. Il collegamento non puo' essere messo a disposizione di terzi e deve venir utilizzato esclusivamente per la corrispondenza di pertinenza dell'utente.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva