Art. 297
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Tariffe per l'uso di collegamenti diretti
[2]Le tariffe per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e per l'interconnessione dei collegamenti oggetto del presente Capo sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concetto con il Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva