Art. 297

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[1]Tariffe per l'uso di collegamenti diretti

[2]Le tariffe per l'uso, per il contributo impianto, per il trasloco e per l'interconnessione dei collegamenti oggetto del presente Capo sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concetto con il Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art297 · fonte su Normattiva