Art. 299

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[1]Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato

[2]Gli abbonati al servizio telefonico possono utilizzare gli apparecchi in loro utenza per inoltrare e ricevere telegrammi, tramite gli appositi uffici di fonodettatura, secondo le norme stabilite nel regolamento. Essi non sono tenuti a costituire uno speciale deposito, quando risultino gia' aderenti al servizio interurbano, ai sensi dell'art. 292. L'istituzione di uffici di fonodettatura e le modalita' del servizio sono stabilite dalla stessa Amministrazione, previa intesa con l'esercente telefonico.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art299 · fonte su Normattiva