Art. 300

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[1]Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici

[2]Nelle localita' dotate di ufficio telefonico, ma sprovviste di servizio telegrafico, ed in quelle con servizio telegrafico ad orario ridotto, e' in facolta' dell'Amministrazione, d'intesa con il gestore del servizio telefonico, di disporre che il servizio telegrafico venga svolto dall'ufficio telefonico con le modalita', i limiti ed alle condizioni stabilite in apposita convenzione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art300 · fonte su Normattiva