Art. 301
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[1]Riscossione dei proventi telegrafici
[2]Il concessionario del servizio telefonico risponde direttamente verso l'Amministrazione delle somme a questa dovute per i telegrammi in partenza dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva