Art. 302
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[1]Servizio commissioni telefoniche
[2]Sulle linee telefoniche interurbane e' ammesso, compatibilmente con le esigenze del traffico ordinario, il servizio delle commissioni per telefono. La commissione deve essere formulata in linguaggio chiaro ed in lingua italiana od in altra lingua espressamente consentita. Sono ammesse soltanto le commissioni di interesse privato.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva