Art. 312
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[1]Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti
[2]Nelle zone accordate in concessione, i comuni o gli altri enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall'art. 281, l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della meta' nella spesa relativa, quando vi siano almeno 25 abbonati da collegare fra loro. Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, gia' esistenti, a comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell'art. 281, mediante istituzione di posti telefonici pubblici. Il concessionario puo', peraltro, subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva