Art. 313
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[1]Manutenzione degli impianti
[2]L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale, delle regioni, delle province o dei comuni o di altri enti sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti della gestione. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva