Art. 317
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[1]Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare
[2]Fermo restando il disposto della legge 30 gennaio 1963, n. 141, in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese, a norma del precedente art. 19. Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva