Art. 318
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[1]Licenza di esercizio
[2]Presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva