Art. 31

[1]Oblazione amministrativa delle contravvenzioni

[2]Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato e' stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso. La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione e' stata commessa la contravvenzione. Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art31 · fonte su Normattiva