Art. 13
[1]Contravvenzioni in materia postale ((...))
[2]Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta, ((...)).
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva