Art. 320
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[1]Importazione definitiva di materiali radioelettrici
[2]L'importazione, da tutti o da determinati Stati esteri di apparecchi e materiali radioelettrici puo' essere assoggettata a speciali autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. I tipi di apparecchi e le categorie di materiali, nonche' i paesi per i quali sia necessaria l'autorizzazione di cui trattasi, saranno determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le finanze.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva