Art. 326

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[1]Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocita'

[2]La concessione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi puo' essere accordata, a condizioni di reciprocita', da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui trovasi la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalita' indicate nei successivi articoli. Analoga concessione puo' essere accordata agli enti internazionali, cui, in virtu' di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolino anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si fa luogo all'emissione dell'atto di concessione, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art326 · fonte su Normattiva