Art. 328
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Istanza per il rilascio della concessione
[2]Per il rilascio della concessione di cui all'art. 326, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le localita' di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature. La concessione e' rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri. L'atto di concessione deve specificare le condizioni alle quali e' subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalita' per l'eventuale rinnovo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva