Art. 329
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[1]Revoca delle concessioni
[2]Le concessioni di cui all'art. 326 possono essere revocate in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresi', essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalita' di esercizio, in caso di gravi necessita' pubbliche, con provvedimento insindacabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva