Art. 331
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[1]Cittadinanza
[2]Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente e' richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:
- a)per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
- b)nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva