Art. 331

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[1]Cittadinanza

[2]Oltre che agli altri requisiti indicati nel regolamento, per i titolari delle concessioni di cui all'articolo precedente e' richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana:

  • a)per i richiedenti che siano cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea e di Stati membri del Consiglio di Europa, che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica della convenzione europea di stabilimento, firmato a Parigi il 13 dicembre 1955;
  • b)nei confronti dei richiedenti che siano cittadini di Stati con i quali l'Italia abbia stipulato specifici accordi.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art331 · fonte su Normattiva