Art. 339
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Obblighi dei rivenditori
[2]I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza la concessione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva