Art. 354
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[1]Norme tecniche radionavali
[2]Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con proprio decreto, di concerto con quello della marina mercantile, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva