Art. 359
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[1]Installazioni d'ufficio
[2]Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva