Art. 36
[1]Verifica doganale e di polizia
[2]Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e' consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva