Art. 360

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →

[1]Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo

[2]Tutti gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, dovranno essere, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dichiarati di tipo approvato o equivalente in base alle norme tecniche. Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovra' essere richiesto il preventivo esame dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, affinche' sia controllato se le sue caratteristiche tecniche rientrino in quelle stabilite dalle convenzioni o norme internazionali, ai fini del rilascio, da parte della stessa Amministrazione, di apposito certificato di autorizzazione. La dichiarazione di equivalenza puo' essere emessa per apparati o tipi di apparati omologati in un paese straniero aderente alla Unione internazionale delle telecomunicazioni, purche' l'Amministrazione competente di tale paese abbia dichiarato di ammettere la stessa possibilita' per gli apparecchi approvati in Italia.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art360 · fonte su Normattiva