Art. 364
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[1]Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo
[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche e degli apparati radioelettrici di bordo, nonche' sulla qualificazione del personale addettovi.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva