Art. 368
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[1]Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave
[2]Le stazioni radiotelegrafiche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite in quattro categorie: 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, tra due porti consecutivi, superiore a 24 ore. Dette stazioni debbono effettuare un servizio permanente; 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da passeggeri autorizzate a trasportare da 250 a non piu' di 1000 persone, che compiono viaggi internazionali della durata, fra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 16 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi:
- a)da passeggeri non classificabili nella 1ª e nella 2ª categoria;
- b)da carico uguali o superiori a 1.600 tonnellate;
- c)da pesca uguali o superiori a 1.600 tonnellate, che compiono viaggi oltre gli stretti di Gibilterra o dei Dardanelli o il canale di Suez;
- d)da salvataggio abilitate a svolgere servizio ad oltre 50 miglia dalla costa. Dette stazioni debbono effettuare il servizio di 8 ore previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni; 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radiotelegrafiche delle navi da carico, da pesca o da salvataggio non classificabili nella 3ª categoria e quelle delle navi lusorie. Dette stazioni debbono effettuare un servizio la cui durata e' stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, durata comunque non inferiore a quella prevista per il servizio di sicurezza.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva