Art. 371
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[1]Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica.
[2]Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 1ª categoria deve essere disimpegnato da un minimo di tre operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza, e di questi almeno il capoposto dovra' essere munito di certificato di radiotelegrafista di 1ª classe. Il capoposto di tali stazioni deve aver prestato servizio in qualita' di radiotelegrafista per non meno di un anno a bordo di una nave, oppure per almeno sei mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualita' di radiotelegrafista. Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di nave di 2ª categoria deve essere disimpegnato da almeno due operatori, che provvedono anche al servizio di sicurezza. Il servizio delle stazioni radiotelegrafiche di 3ª e 4ª categoria deve essere disimpegnato da almeno un operatore che provvede anche al servizio di sicurezza. Il capoposto delle stazioni di 2ª e 3ª categoria deve aver prestato servizio in qualita' di radiotelegrafista per non meno di sei mesi a bordo di una nave, oppure per almeno tre mesi a bordo di una nave e per il restante periodo presso una stazione costiera in qualita' di radiotelegrafista.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva