Art. 372

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[1]Sanzioni disciplinari

[2]Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorita' marittime anche su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' le sanzioni contemplate dalle disposizioni in materia di telecomunicazioni. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche su proposta di quello della marina mercantile, applica direttamente le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di telecomunicazioni.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art372 · fonte su Normattiva