Art. 373
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi Per determinate classi di navi l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo possono essere riservati a societa' mediante apposita concessione. Tali societa' dovranno avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi, essere costituite nella Repubblica con capitale prevalentemente italiano ed avere la loro sede in Italia. La concessione e' accordata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile. Per le navi che non rientrano nei casi di cui al primo comma del presente articolo, la concessione e' accordata all'armatore mediante rilascio della licenza di esercizio alla stazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva