Art. 375
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[1]Canoni di concessione
[2]Il canone che le societa' concessionarie del servizio radioelettrico di bordo debbono corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e stabilito nell'atto di concessione. Nel caso di gestione diretta da parte dei singoli armatori, i canoni di impianto e di esercizio sono stabiliti, in via generale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva