Art. 377
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[1]Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca
[2]Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano gia' dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva