Art. 378

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[1]Licenza di esercizio di impianti radioelettrici

[2]In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art378 · fonte su Normattiva