Art. 379

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[1]Contratti tipo per il servizio radioelettrico

[2]I rapporti fra le societa' concessionarie, di cui all'art. 374 del presente decreto, e gli armatori, e le modalita' per il disimpegno del servizio a bordo delle navi da pesca sono regolati in base a contratti tipo approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione di cui agli articoli 380 e 381 del presente decreto. Gli armatori delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate devono provvedere direttamente all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione di apparati di loro proprieta', osservando le norme tecniche di cui al precedente art. 377.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art379 · fonte su Normattiva