Art. 383
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Disposizioni applicabili
[2]In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al precedente capo IV.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva