Art. 388
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[1]Sospensione o revoca della licenza di esercizio
[2]La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva