Art. 388

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[1]Sospensione o revoca della licenza di esercizio

[2]La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art388 · fonte su Normattiva