Art. 390
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[1]Installazioni d'ufficio
[2]L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dispone d'ufficio, ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 386.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva