Art. 402
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[1]Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici Norme applicabili
[2]Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva