Art. 404
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[1]Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni
[2]Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva