Art. 42
[1]Corrispondenza ordinarie inesitate
[2]Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva