Art. 44
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[1]Francatura delle corrispondenze
[2]Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente. Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 6 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva