Art. 5
[1]Sospensione o limitazione dei servizi Assunzione di quelli dati in concessione
[2]Il Governo della Repubblica, per grave necessita' pubblica, puo' disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione. Nessuna indennita' speciale e' dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione. Il provvedimento e' emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva