Art. 50
[1]Contrassegno ufficiale
[2]Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalita' sanciti nell'art. 18 del presente decreto, purche' portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva