Art. 125
[1]Esenzione dalle tasse postali
[2]Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra all'indirizzo degli interessati, hanno corso senza affrancatura, purche' siano munite di apposito contrassegno. Al rimborso delle relative tasse postali a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede il Ministero del tesoro in base a convenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva