Art. 57
[1](( (Sanzioni).
[2]1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantita' diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantita', ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82)).
Testo vigente dal 22 luglio 1993, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva