Art. 59
[1]Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione
[2]Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivita', ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati. L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva