Art. 59

[1]Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all'Amministrazione

[2]Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusivita', ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, e' punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati. L'Amministrazione puo' inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennita'.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art59 · fonte su Normattiva