Art. 61

[1]Trasporto di pacchi e colli senza concessione

[2]Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione e' punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art61 · fonte su Normattiva