Art. 60
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[1]Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori
[2]Per il trasporto di uno stesso pacco o collo, soggetto alla esclusivita' di cui all'art. 1, anche se eseguito da piu' vettori, il diritto postale e' dovuto una sola volta. Il pagamento deve essere effettuato dal primo vettore concessionario che accetta il pacco. In caso di inadempienza e di mancata transazione amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art. 31, si applica a carico di tutti i vettori intervenuti nello stesso trasporto la ammenda prevista dal precedente articolo.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 2 settembre 1984 · versione 0 su Normattiva