Art. 68

[1]Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine

[2]I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' della Repubblica sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art68 · fonte su Normattiva