Art. 89

[1]Pagamento delle somme gravanti i pacchi

[2]All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art89 · fonte su Normattiva