Art. 81
[1]Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni
[2]E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva