Art. 81

[1]Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni

[2]E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume. Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 80.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art81 · fonte su Normattiva